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Il coniuge superstite che risulti separato con addebito senza l'attribuzione di un assegno alimentare non ha diritto alla pensione di reversibilità. - Cass. sez. lavoro, 18 giugno 2004, n. 11428

Venerdì, 18 Giugno 2004
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità | Merito

- Diritti del coniuge separato -
La pensione di reversibilità, appartenente al più ampio genus delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno nei confronti dei familiari viventi a carico del pensionato defunto i quali sono i soggetti protetti. Per effetto della morte del lavoratore la situazione pregressa della vivenza a carico subisce interruzione, ma il trattamento di reversibilità realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai superstiti. In base a tali principi la pensione di reversibilità va riconosciuta non solo al coniuge separato in favore del quale il pensionato defunto era tenuto a corrispondere assegno di mantenimento, ma anche, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza 286/87 (Foro it., 1988, I, 3516), al coniuge separato per colpa o con addebito, quando a carico del coniuge poi defunto era stato posto un assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell'altro coniuge cui era stata addebitata la separazione (v. anche Corte cost. n. 284 del 1997, id., 1999,1, 1762). In tali situazioni la pensione di reversibilità costituisce la prosecuzione della funzione di sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto, debitore dell'assegno (cfr. Corte cost. n. 777 del 1988, id., 1988,1, 3515, e n. 87 del 1995, id. Rep. 1995, voce Matrimonio, n. 212). In tale sistema, nell'ipotesi di coniuge defunto che non era tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento né di assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell'altro coniuge, come nel caso di specie, in mancanza del presupposto della «vivenza a carico», non sussistendo una precedente funzione di sostentamento da proseguire, deve escludersi il diritto del superstite alla pensione di reversibilità.

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