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Il coniuge divorziato titolare di assegno ha diritto in caso di morte dell'ex coniuge oltre alla pensione di reversibilità anche all'indennità integrativa speciale. - Corte dei conti, sez. Liguria, 4 aprile 2005

Lunedì, 4 Aprile 2005
Giurisprudenza | Successioni

- Diritti del coniuge divorziato -
Qualora un dipendente statale, dopo avere divorziato e contratto nuove nozze con una dipendente statale, abbia a decedere, il primo coniuge (divorziato) avente diritto ad una quota di pensione ha un autonomo diritto di carattere previdenziale a carico dell'ente erogatore e non un diritto patrimoniale gravante sul coniuge superstite: la pensione al coniuge divorziato deve, quindi, necessariamente essere commisurata al trattamento pensionistico spettante in astratto al coniuge superstite, e non già al trattamento pensionistico spettante in concreto a quest'ultimo, le cui vicende personali non si riflettono sull'an e sul quantum del diritto pensionistico del coniuge divorziato. Poiché l'indennità integrativa speciale, diretta ad adeguare la pensione al costo della vita, non può, in linea di principio, essere scorporata dalla pensione base, al coniuge divorziato va erogata, in aggiunta alla pensione base, una quota dell'indennità integrativa speciale (nella specie, nella misura del 60 per cento, in conformità, peraltro, ad una pregressa sentenza emessa dal Tribunale civile prima che l'ente erogatore sospendesse in toto la corresponsione dell'indennità al coniuge divorziato).

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