L'istituto erogante non è litisconsorte necessario nel giudizio per la ripartizione della pensione tra coniuge superstite ed ex coniuge. - Cass. sez. I, 30 marzo 2004, n. 6272
- Aspetti processuali -
La controversia fra il coniuge superstite e
l'ex coniuge per la ripartizione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 898/1970, delle quote sulla
pensione di reversibilità, non comporta la necessaria presenza nella dell'istituto che eroga la
pensione, come deve ritenersi nella diversa ipotesi di cui al comma 2 riguardante il diverso rapporto
fra l'ex coniuge e l'istituto in assenza di un coniuge superstite. Ciò non toglie che anche nella
prima ipotesi la parte possa avere interesse a coinvolgerlo nel giudizio affinché la sentenza faccia
stato anche nei suoi confronti e si eluda il rischio che l'Istituto assuma una posizione di estraneità
rispetto al contenuto della decisione.
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