Le convinzioni religiose non possono ritardare la sentenza di divorzio. - Cass. sez. I, 23 gennaio 2009, n. 1731
- Rapporti tra nullità, separazione e
divorzio -
Non osta alla pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio, proseguendo il
giudizio per le determinazioni accessorie, la circostanza che uno dei coniugi, invocando le proprie
convinzioni di cattolico praticante, abbia chiesto che sul vincolo si pronunci preliminarmente il
giudice ecclesiastico, già adìto, atteso che la pronuncia non definitiva in parola è espressamente
prevista dalla legge e che tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario innanzi al giudice
ecclesiastico e quello di divorzio non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità.
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