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L'indagine della Corte d'appello ai fini della delibazione deve fondarsi sugli atti del processo canonico. - Cass. sez. I, 6 marzo 2003, n. 3339

- Delibazione -
In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, l'accertamento della conoscenza o conoscibilità del fatto (nella specie: apposizione, da parte di un coniuge, di una condizione al matrimonio attinente alla determinazione della residenza familiare) che ha determinato la mancanza o il vizio del consenso matrimoniale da parte di un coniuge, il giudice della delibazione è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, rispetto al giudice ecclesiastico, anche se la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alle sentenze ecclesiastiche e agli atti del processo canonico eventualmente prodotti, non potendosi fare luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria.

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