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Gli eredi non possono chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. - Cass. sez. I, 20 novembre 2003, n. 17595

Giovedì, 20 Novembre 2003
Giurisprudenza | Nullità del matrimonio | Legittimità

- Delibazione -
L'entrata in vigore della nuova disciplina di diritto internazionale privato, di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, non ha comportato l'abrogazione del sistema (previsto dall'art. 8 dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di modifica del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge di autorizzazione alla ratifica 25 marzo 1985, n. 121) per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici; pertanto, nonostante l'art. 67, comma 1, della legge 218/95 conceda a chiunque vi abbia interesse la legittimazione a richiedere l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento, in ipotesi di contestazione della sentenza straniera, deve essere esclusa – in forza dell'art. 8 del citato Accordo , che riserva alla domanda delle parti o di una di esse l'attribuzione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – la legittimazione degli eredi del coniuge a chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dal defunto.

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