È ammessa la delibazione della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii se non vi si oppone il coniuge in buona fede. - Cass. sez. I, 28 gennaio 2005, n. 1822
- Delibazione -
La
sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario, a causa dell'esclusione
da parte di uno dei coniugi di uno dei bona matrimonii, quando tale esclusione sia rimasta nella sfera
psichica del suo autore e non sia stata manifestata, ovvero conosciuta o conoscibile dall'altro
coniuge, non può essere dichiarata esecutiva nell'ordinamento italiano, in quanto si pone in contrasto
con l'inderogabile principio di ordine pubblico consistente nella tutela della buona fede e
dell'affidamento incolpevole. Tale principio è tuttavia ricollegato a un valore individuale che
appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è preordinato a tutelare questo valore contro
ingiusti attacchi esterni. Al suo titolare va riconosciuto pertanto il diritto di scegliere la non
conservazione del rapporto viziato per fatto dell'altra parte e, conseguentemente, non sussiste
ostacolo alla delibazione della sentenza nel caso in cui il coniuge che ignorava, o non poteva
conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge, chieda la dichiarazione di esecutività della
sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello.
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