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È ammessa la delibazione della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii se non vi si oppone il coniuge in buona fede. - Cass. sez. I, 28 gennaio 2005, n. 1822

Venerdì, 28 Gennaio 2005
Giurisprudenza | Nullità del matrimonio | Legittimità

- Delibazione -
La sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario, a causa dell'esclusione da parte di uno dei coniugi di uno dei bona matrimonii, quando tale esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore e non sia stata manifestata, ovvero conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, non può essere dichiarata esecutiva nell'ordinamento italiano, in quanto si pone in contrasto con l'inderogabile principio di ordine pubblico consistente nella tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Tale principio è tuttavia ricollegato a un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è preordinato a tutelare questo valore contro ingiusti attacchi esterni. Al suo titolare va riconosciuto pertanto il diritto di scegliere la non conservazione del rapporto viziato per fatto dell'altra parte e, conseguentemente, non sussiste ostacolo alla delibazione della sentenza nel caso in cui il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge, chieda la dichiarazione di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello.

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