Il giudicato sul divorzio non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica che non fa, comunque, venir meno l'assegno divorzile. - Cass. sez. I, 4 marzo 2005, n. 4795
- Delibazione -
La sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario passata in giudicato non impedisce la successiva delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio, sempre che le parti nel giudizio di divorzio non abbiano
introdotto esplicitamente questioni concernenti l'esistenza e la validità del vincolo. La
dichiarazione di efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica non travolge,
tuttavia, il capo della sentenza relativo all'assegno di mantenimento.
autore:
Venerdì, 16 Febbraio 2024
Al momento della celebrazione del matrimonio la buona fede dei nubendi si ... |
Martedì, 23 Gennaio 2024
Sentenze ecclesiastiche di nullità. Non delibabili se non è accertata la ... |
Sabato, 14 Ottobre 2023
Ai fini dell'annullamento del matrimonio l'incapacità naturale va considerata al momento dell'atto. ... |
Martedì, 19 Settembre 2023
La convivenza coniugale per almeno tre anni non impedisce la delibazione della ... |