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Il giudicato sul divorzio non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica che non fa, comunque, venir meno l'assegno divorzile. - Cass. sez. I, 4 marzo 2005, n. 4795

- Delibazione -
La sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario passata in giudicato non impedisce la successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, sempre che le parti nel giudizio di divorzio non abbiano introdotto esplicitamente questioni concernenti l'esistenza e la validità del vincolo. La dichiarazione di efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica non travolge, tuttavia, il capo della sentenza relativo all'assegno di mantenimento.

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