E' delibabile la sentenza ecclesiastica che abbia annullato un matrimonio per difetto di consenso. - Cass. sez. I, 15 settembre 2009, n. 19808
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Delibazione -
In tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa
della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico
("ob defectum discretionis iudicii") da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal
giudice ecclesiastico, siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i
doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente
dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il
riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell
'ordinamento italiano.
In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità
di un matrimonio, la circostanza che detto provvedimento sia redatto in latino non comporta l'obbligo
della sua traduzione nella lingua italiana, ma solo la facoltà per il giudice di disporla per il caso
in cui non conosca la lingua latina, ovvero sia insorta controversia tra le parti sul significato di
determinate espressioni.
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