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E' delibabile la sentenza ecclesiastica che abbia annullato un matrimonio per difetto di consenso. - Cass. sez. I, 15 settembre 2009, n. 19808

Martedì, 15 Settembre 2009
Giurisprudenza | Nullità del matrimonio | Legittimità

- Delibazione -
In tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico ("ob defectum discretionis iudicii") da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico, siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell 'ordinamento italiano. In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio, la circostanza che detto provvedimento sia redatto in latino non comporta l'obbligo della sua traduzione nella lingua italiana, ma solo la facoltà per il giudice di disporla per il caso in cui non conosca la lingua latina, ovvero sia insorta controversia tra le parti sul significato di determinate espressioni.

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