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Non è ricorribile per cassazione per violazione di legge il provvedimento con cui la Corte d'appello statuisce in via provvisoria sull'indennità. - Cass. sez. I, 19 novembre 2003, n. 17535

Mercoledì, 19 Novembre 2003
Giurisprudenza | Nullità del matrimonio | Legittimità | Merito

- Aspetti processuali -
Non è suscettibile di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il provvedimento con il quale, in sede di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, la Corte d'appello disponga — a beneficio del coniuge in buona fede, ricorrendo i presupposti di legge — la corresponsione provvisoria dì una congrua indennità, trattandosi di provvedimenti aventi funzione strumentale e natura anticipatoria e privi, pertanto, dei requisiti della definitività e della decisorietà.

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