Non è ricorribile per cassazione per violazione di legge il provvedimento con cui la Corte d'appello statuisce in via provvisoria sull'indennità. - Cass. sez. I, 19 novembre 2003, n. 17535
- Aspetti processuali -
Non è suscettibile di ricorso per
cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il provvedimento con il quale, in sede di delibazione di
sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, la Corte d'appello
disponga — a beneficio del coniuge in buona fede, ricorrendo i presupposti di legge — la
corresponsione provvisoria dì una congrua indennità, trattandosi di provvedimenti aventi funzione
strumentale e natura anticipatoria e privi, pertanto, dei requisiti della definitività e della
decisorietà.
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