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Il decreto della Corte d'appello in materia di rapporti tra coniugi è ricorribile per cassazione ex art. 111 cost. per violazione di legge. - Cass. sez. I, 30 gennaio 2004, n. 1719

- Procedimento -
Il decreto con il quale la Corte d'appello decide, su reclamo delle parti, in merito alla richiesta di revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi ha carattere decisorio e definitivo. Esso è, pertanto, ricorribile per cassazione ex articolo 111 della Costituzione e, conseguentemente, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola violazione di legge. Il vizio di motivazione è, quindi, deducibile soltanto per carenza assoluta di motivazione ovvero quando viene prospettata unii- motivazione meramente apparente o perplessa, mentre non è censurabile la sufficienza e la razionalità della motivazione adottata.

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