Il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio si differenzia dal procedimento di appello perché non ha lo stesso carattere devolutivo. - Cass. sez. I, 24 marzo 2006, n. 6671
Venerdì, 24 Marzo 2006
Giurisprudenza
| Modifiche della separazione e del divorzio
| Legittimità
| Merito
- Procedimento -
Il procedimento per la revisione delle
statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio, di cui all'articolo 9 della legge 898
del 1970, è regolato, in via generale, dagli articoli 737 e seguenti del Cpc e, quanto alle forme, in
parte da tale normativa, mentre nella parte non regolata è rimesso nel suo svolgimento – che è attuato
con impulso di ufficio – alla disciplina concretamente dettata dal giudice che deve garantire il
rispetto del principio del contraddittorio e di quello del diritto di difesa. Quanto al giudizio di
secondo grado, nascente dal reclamo, esso costituisce un mezzo di impugnazione avente carattere
devolutivo e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del
devolutum e delle censure formulate e in correlazione alle domande formulate in quella sede. Deriva da
quanto precede, pertanto, che anche in difetto di un espresso richiamo deve ritenersi applicabile
l'articolo 342 del Cpc relativo al principio della specificità dei motivi.
autore:
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