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Il tribunale può far decorrere la revisione dell'assegno divorzile dalla data della decisione. - Cass. sez. III, 5 settembre 2006, n. 19057

- Assegno di mantenimento -
Mentre l'assegno di divorzio, nella sua originaria quantificazione decorre dal momento della formazione del titolo in forza del quale è dovuto, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la variazione dell'ammontare dell'assegno medesimo disposta successivamente in esito al procedimento di revisione ai sensi dell'art. 9 della legge 898/1970, può decorrere dalla data della decisione su tale domanda di revisione, in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

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