Il tribunale può far decorrere la revisione dell'assegno divorzile dalla data della decisione. - Cass. sez. III, 5 settembre 2006, n. 19057
Martedì, 5 Settembre 2006
Giurisprudenza
| Modifiche della separazione e del divorzio
| Legittimità
| Merito
- Assegno di
mantenimento -
Mentre l'assegno di divorzio, nella sua originaria quantificazione decorre dal
momento della formazione del titolo in forza del quale è dovuto, cioè dal passaggio in giudicato della
sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la variazione
dell'ammontare dell'assegno medesimo disposta successivamente in esito al procedimento di revisione ai
sensi dell'art. 9 della legge 898/1970, può decorrere dalla data della decisione su tale domanda di
revisione, in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare
pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
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