inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Le statuizioni della separazione possono estinguersi solo con il ricorso al procedimento di modifica. - Cass. sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22491

- Assegno di mantenimento -
Il diritto a percepire l'assegno di mantenimento può essere modificato o estinguersi soltanto mediante la procedura di cui all'art. 710 c.p.c. con la conseguenza che il raggiungimento della maggiore età del figlio o la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono di per sé, condizioni sufficienti a legittimare ipso facto, in assenza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere l'accertamento di tali circostanze.

autore: