Le statuizioni della separazione possono estinguersi solo con il ricorso al procedimento di modifica. - Cass. sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22491
- Assegno di
mantenimento -
Il diritto a percepire l'assegno di mantenimento può essere modificato o
estinguersi soltanto mediante la procedura di cui all'art. 710 c.p.c. con la conseguenza che il
raggiungimento della maggiore età del figlio o la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non
sono di per sé, condizioni sufficienti a legittimare ipso facto, in assenza di un accertamento
giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il
genitore obbligato di richiedere l'accertamento di tali circostanze.
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