La sospensione della prescrizione dettata dall'art. 2942 n. 1. c.c. si verifica non soltanto quando il minore non emancipato o l'interdetto siano privi di rappresentante legale si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato. - Cassazione sez. I, 1° febbraio 2007 n. 2211
- Prescrizione -
L'art. 2942 n. 1 c.c. stabilisce che la
prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per l'infermità per il
tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla
cessazione dell'incapacità. La mancata previsione da parte dell'art. 2942 n. 1 c.c., tra le cause di
sospensione della prescrizione, accanto all'ipotesi della mancanza del rappresentante legale, di
quella del conflitto d'interessi tra il legale rappresentante e il minore, pare pertanto in contrasto
con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, che impone di trattare in
modo uguale situazioni identiche, essendo evidente che non vi è alcuna differenza, dal punto di vista
della tutela, tra le condizioni in cui versa il minore non emancipato o l'interdetto privo di legale
rappresentante e la situazione del minore il cui legale rappresentante si trova in conflitto
d'interessi con il minore.
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