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La sospensione della prescrizione dettata dall'art. 2942 n. 1. c.c. si verifica non soltanto quando il minore non emancipato o l'interdetto siano privi di rappresentante legale si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato. - Cassazione sez. I, 1° febbraio 2007 n. 2211

Giovedì, 1 Febbraio 2007
Giurisprudenza | Minori | Legittimità | Merito

- Prescrizione -
L'art. 2942 n. 1 c.c. stabilisce che la prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per l'infermità per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità. La mancata previsione da parte dell'art. 2942 n. 1 c.c., tra le cause di sospensione della prescrizione, accanto all'ipotesi della mancanza del rappresentante legale, di quella del conflitto d'interessi tra il legale rappresentante e il minore, pare pertanto in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, che impone di trattare in modo uguale situazioni identiche, essendo evidente che non vi è alcuna differenza, dal punto di vista della tutela, tra le condizioni in cui versa il minore non emancipato o l'interdetto privo di legale rappresentante e la situazione del minore il cui legale rappresentante si trova in conflitto d'interessi con il minore.

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