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Il tribunale può autorizzare il matrimonio dello straniero anche se non viene presentato il nulla osta. - Corte cost. 30 gennaio 2003, n. 14

Giovedì, 30 Gennaio 2003
Giurisprudenza | Matrimonio | Merito

- Matrimonio dello straniero -
E'manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del codice civile, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, nella parte in cui impone allo straniero, il quale voglia contrarre matrimonio in Italia, la presentazione all'ufficiale dello stato civile di una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio secondo le leggi alle quali egli è assoggettato. E'manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 116 del codice civile, sollevata in via subordinata dallo stesso Tribunale, nella parte in cui non prevede che, in mancanza della predetta dichiarazione, possa essere presentata al detto ufficiale documentazione idonea ad attestare la mancanza di impedimenti al matrimonio, secondo la legislazione cui il cittadino straniero è sottoposto.

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