Il tribunale può autorizzare il matrimonio dello straniero anche se non viene presentato il nulla osta. - Corte cost. 30 gennaio 2003, n. 14
- Matrimonio
dello straniero -
E'manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 116 del codice civile, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 2 della
Costituzione, nella parte in cui impone allo straniero, il quale voglia contrarre matrimonio in
Italia, la presentazione all'ufficiale dello stato civile di una dichiarazione dell'autorità
competente del proprio paese, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio secondo le leggi alle
quali egli è assoggettato. E'manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del
medesimo art. 116 del codice civile, sollevata in via subordinata dallo stesso Tribunale, nella parte
in cui non prevede che, in mancanza della predetta dichiarazione, possa essere presentata al detto
ufficiale documentazione idonea ad attestare la mancanza di impedimenti al matrimonio, secondo la
legislazione cui il cittadino straniero è sottoposto.
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