I provvedimenti concernenti i figli e il loro mantenimento avendo natura decisoria possono essere impugnati con ricorso straordinario per cassazione. - Cass. sez. I, 30 dicembre 2004, n. 24265
- Ricorso per cassazione -
Nell'ambito del giudizio
di separazione personale dei coniugi i provvedimenti concernenti il mantenimento e i rapporti con i
figli, in quanto incidano sui diritti-doveri dei genitori relativi all'aspetto economico,
all'affidamento, alla vigilanza sulla loro istruzione ed educazione, alla possibilità di concorrere
all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per la loro vita hanno natura decisoria e
definitiva, senza che tali aspetti di decisorietà e definitività, da riferire alla situazione
esistente al momento della decisione, vengano meno per essere essi suscettibili di revisione in ogni
tempo, ai sensi dell'articolo 155 del Cc. Ne segue, pertanto, che sono suscettibili di ricorso
straordinario per cassazione i provvedimenti resi in sede di modifica delle condizioni della
separazione (e del divorzio) riguardanti il mantenimento dei figli, l'affidamento e i rapporti con il
genitore non affidatario.
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