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I provvedimenti della Corte d'appello concernenti l'affidamento e il mantenimento dei figli hanno natura decisoria e sono ricorribili per cassazione. - Cass. sez. I, 17 giugno 2009, n. 14093

Mercoledì, 17 Giugno 2009
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità | Merito

- Ricorso per cassazione -
I provvedimenti concernenti il mantenimento ed i rapporti con i figli, incidendo sui diritti/doveri dei genitori relativi all'aspetto economico, all'affidamento, alla vigilanza sulla loro istruzione ed educazione, alla possibilità di concorrere alla adozione delle decisioni di maggiore interesse per la loro vita (art. 155 c.c., comma 3), hanno natura decisoria e definitiva, senza che tali aspetti di decisorietà e definitività, da riferire alla situazione esistente al momento della decisione, vengano meno per essere essi suscettibili di revisione in ogni tempo, ai sensi dell'art. 155 c.c., comma ultimo. Essi, dunque, sono ricorribili per cassazione ex art. 111 cost.

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