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Il giudice del divorzio può modificare l'assetto economico per i figli stabilito dal giudice della separazione. - Cass. sez. I, 22 maggio 2009, n. 11905

- Rapporti tra separazione e divorzio -
L'identità di presupposti e finalità delle norme che regolano il concorso dei genitori nel mantenimento dei figli, rispettivamente, nel giudizio di separazione personale (art 155 c.c.) e nel giudizio di divorzio (art. 6 l. n. 898/70), non osta a che il giudice del divorzio, al fine della concreta entità del concorso di ciascun genitore, da stabilirsi anche in base alla valutazione comparativa delle rispettive possibilità economiche, abbia facoltà di rivedere e modificare il pregresso e non vincolante assetto stabilito in sede di separazione.

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