Il giudice prevede la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento per i figli soltanto ove necessario ma la previsione è opportuna quando è previsto il collocamento prevalente del minore presso un genitore. - Cass. sez. I, 4 novembre 2009, n. 23411
- Mantenimento diretto -
Sussiste un obbligo per entrambi i genitori che svolgono
attività lavorativa produttiva di reddito di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli
minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche; tali, infatti, sono le indicazioni
fornite dagli art. 147, 148 c.c. in diretta applicazione dell'art. 30 cost., e dall'art. 155 c.c.,
nell'attuale formulazione, sicuramente applicabile ai procedimenti relativi a minori figli di
genitori non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 4 l. n. 54/06. Il giudice può disporre, ove
necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di
"proporzionalità". La corresponsione di tale assegno si rivela quantomeno opportuna, se non
necessaria, quando, come nella specie, l'affidamento condiviso preveda un collocamento prevalente
presso uno dei genitori: assegno da porsi a carico del genitore non collocatario.
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