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Il giudice prevede la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento per i figli soltanto ove necessario ma la previsione è opportuna quando è previsto il collocamento prevalente del minore presso un genitore. - Cass. sez. I, 4 novembre 2009, n. 23411

Mercoledì, 4 Novembre 2009
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità

- Mantenimento diretto -
Sussiste un obbligo per entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche; tali, infatti, sono le indicazioni fornite dagli art. 147, 148 c.c. in diretta applicazione dell'art. 30 cost., e dall'art. 155 c.c., nell'attuale formulazione, sicuramente applicabile ai procedimenti relativi a minori figli di genitori non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 4 l. n. 54/06. Il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di "proporzionalità". La corresponsione di tale assegno si rivela quantomeno opportuna, se non necessaria, quando, come nella specie, l'affidamento condiviso preveda un collocamento prevalente presso uno dei genitori: assegno da porsi a carico del genitore non collocatario.

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