Il figlio maggiorenne responsabile per la sua non autosufficienza economica non ha diritto al mantenimento ma solo agli alimenti. - Cass. sez. I, 16 marzo 2004, n. 5317
- Figli maggiorenni -
Il diritto al mantenimento, in favore del
figlio, cessa, e viene sostituito dal diritto ai meri alimenti, solo quando il figlio maggiorenne
economicamente non autosufficiente sia responsabile dì tale situazione, per non essersi procacciato un
lavoro e per avere rifiutato tutte le occasioni di svolgimento di una attività retribuita, confacente
alle sue condizioni sociali.
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