Non necessariamente viene meno il mantenimento del figlio che sia apprendista. - Cassazione sezione I, 21 febbraio 2007, n. 4102
- Figli maggiorenni -
La mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé
tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello
speciale rapporto di apprendistato si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli
ordinari rapporti di lavoro subordinato onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito
quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di
apprendistato ed in particolare dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente
dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'articolo
36 della Costituzione ad assicurare in concerto all'apprendista, per la sua stessa entità e con
riferimento anche alla durata, passata e futura del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata.
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