Il mantenimento può essere disposto anche d'ufficio ma eventuali arretrati sono possibili solo su domanda di parte. - Cass. sez. I, 16 ottobre 2003 n. 15481
- Domanda di parte -
L'obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il
solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo. Consegue da ciò
che qualora il genitore affidatario del figlio minore consenta che il medesimo vada a vivere con
l'altro genitore, è tenuto a concorrere al suo mantenimento anche prima e indipendentemente da un
provvedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio. In caso di inosservanza
di tale obbligo, l'altro genitore potrà quindi agire per l'attribuzione di un assegno a partire dalla
data della domanda e per il rimborso di quanto dovuto dall'onerato per il periodo precedente, tenendo
al riguardo presente che, a differenza del primo provvedimento, che mirando a tutelare il minore, può
essere adottato anche d'ufficio dal giudice, il secondo attiene alla definizione dei rapporti fra
debitori solidali e presuppone, perciò, la formulazione di una specifica richiesta da parte
dell'avente diritto.
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