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Il mantenimento può essere disposto anche d'ufficio ma eventuali arretrati sono possibili solo su domanda di parte. - Cass. sez. I, 16 ottobre 2003 n. 15481

Giovedì, 16 Ottobre 2003
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità

- Domanda di parte -
L'obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo. Consegue da ciò che qualora il genitore affidatario del figlio minore consenta che il medesimo vada a vivere con l'altro genitore, è tenuto a concorrere al suo mantenimento anche prima e indipendentemente da un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'altro genitore potrà quindi agire per l'attribuzione di un assegno a partire dalla data della domanda e per il rimborso di quanto dovuto dall'onerato per il periodo precedente, tenendo al riguardo presente che, a differenza del primo provvedimento, che mirando a tutelare il minore, può essere adottato anche d'ufficio dal giudice, il secondo attiene alla definizione dei rapporti fra debitori solidali e presuppone, perciò, la formulazione di una specifica richiesta da parte dell'avente diritto.

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