Il mantenimento in caso di dichiarazione giudiziale di paternità naturale decorre dalla nascita e non può prescindere dalla domanda di parte. - Cass. sez. I, 6 novembre 2009, n. 23630
- Domanda di parte -
In seguito alla sentenza dichiarativa
della paternità naturale il figlio acquisisce un differente status, comprensivo del diritto al
mantenimento con efficacia retroattiva fin dalla nascita; ne consegue che da tale data decorre
l'obbligo del genitore dichiarato di rimborsare in proprio l'altro genitore che abbia provveduto al
mantenimento del figlio, ma la condanna al rimborso di tale quota per il periodo anteriore alla
proposizione dell'azione non può prescindere da una espressa domanda di parte, proposta "iure proprio"
e non in rappresentanza del figlio, nell'ambito della definizione di rapporti pregressi tra debitori
solidali in relazione a diritti disponibili.
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