L'obbligo di mantenimento che grava sugli ascendenti presuppone che entrambi i genitori non siano i grado di provvedere al mantenimento dei figli. - Tribunale di Roma, 7 aprile 2004
- Ascendenti -
L'obbligo degli ascendenti di pari
grado di concorrere al mantenimento dei figli dei propri discendenti non subentra nel caso in cui uno
solo dei due genitori versi in uno stato di impossibilità ma solo nel caso in cui anche i mezzi
economici dell'altro genitore (sul quale grava l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli per
intero) non siano sufficienti.
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