Il decreto ex art. 148 c.c. va impugnato in tribunale e non in Corte d'appello. - Cassazione sez. I, 17 aprile 2007, n. 9132
- Art. 148 c.c. -
Va
impugnato davanti al Tribunale il provvedimento presidenziale sul contributo per il mantenimento del
figlio minore emesso dal giudice ex art. 148 c.c. nei confronti del solo obbligato inadempiente: si
applica, insomma, il modello dell'opposizione prevista per il decreto ingiuntivo e va invece esclusa
la via del reclamo alla Corte d'appello.
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