Il principio dell'adeguamento automatico dell'assegno di mantenimento vale anche per l'assegno di mantenimento per il figlio naturale. - Cass. sez. I, 14 febbraio 2004, n. 2897
- Adeguamento automatico -
Il criterio di adeguamento automatico
dell'assegno di mantenimento in favore dei figli di genitori divorziati, di cui all'articolo 6, comma
11, della legge n. 898 del 1970 (nel testo come sostituito dalla legge n. 74 del 1987) è estensibile
anche ad altri casi analoghi, attesi la funzione eminentemente assistenziale degli emolumenti cui
inerisce e gli scopi, comuni a tutti tali casi, di conservare inalterato il potere di acquisto degli
assegni, di limitare il ricorso a procedure di revisione e di ridurre la conflittualità tra le parti.
Correttamente, pertanto, tale criterio viene applicato in caso di assegno dovuto a carico del genitore
dichiarato tale dal giudice per il mantenimento del figlio naturale.
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