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La costituzione del fondo patrimoniale è soggetta a revocatoria ordinaria. - Cass. sez. III, 17 gennaio 2007, n. 966

Mercoledì, 17 Gennaio 2007
Giurisprudenza | | Legittimità

- Azione revocatoria -
La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c. , mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio.

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