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Il tribunale per i minorenni, al fine di valutare la veridicità del riconoscimento del figlio naturale può disporre d'ufficio una consulenza tecnica ematologica. - Cass. sez. I, 17 febbraio 2006, n. 3563

Venerdì, 17 Febbraio 2006
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione | Filiazione

- Riconoscimento di figlio naturale -
Il tribunale per i minorenni, al fine di valutare la veridicità del riconoscimento del figlio naturale compiuta da persona coniugata, ai sensi dell'articolo 74 legge 184/83, può disporre d'ufficio tutti i mezzi d'indagine che ritenga opportuni, ivi compresa una consulenza tecnica ematologica. Gli esiti degli accertamenti disposti dal tribunale per i minorenni nel corso del procedimento finalizzato ad accertare la veridicità del riconoscimento del figlio naturale (ex articolo 74 legge 184/83) possono essere utilizzati, concorrendo a formare il convincimento del giudice, nel diverso procedimento avente ad oggetto l'accertamento dello stato di adottabilità.

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