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Nell'azione di disconoscimento promossa oltre l'anno è onere dell'attore provare di essere venuto a conoscenza tardivamente dell'adulterio della moglie. - Cass. sez. I, 3 giugno 2004, n. 10580

Giovedì, 3 Giugno 2004
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione

- Disconoscimento -
L'azione di disconoscimento della paternità, da parte del marito, è sottoposta a limiti temporali. Ne segue, pertanto, che a seguito della sentenza della Corte costituzione n. 131 del 1985 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 244, comma 2, del cc, nella parte in cui non dispone che in caso di adulterio della moglie il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio stesso, è onere dell'attore, ove l'azione sia stata proposta oltre il termine di un anno dalla nascita del figlio, e sia basata su una ipotesi di adulterio della moglie, fornire, in limine, la prova del momento in cui l'attore è venuto a conoscenza del preteso adulterio, al fine di consentire la verifica della tempestività dell'azione stessa.

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