Per l'azione di disconoscimento il termine di un anno decorre dalla nascita e non da quando il marito, già a conoscenza dell'adulterio della moglie, ha acquisito la prova ematologica della altrui paternità. - Cass. sez. I, 25 febbraio 2005, n. 4090
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Disconoscimento -
Il dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione della domanda di
disconoscimento della paternità va individuato nella nascita del figlio, atteso che - nell'ipotesi,
pacificamente nella specie ricorrente, di conoscenza del tradimento della moglie acquisita
anteriormente alla nascita del figlio - è appunto da tale ultima data, e non da quella di raggiunta
"certezza" negativa sulla paternità biologica, che inizia a decorrere l'anno entro il quale va
introdotto il giudizio di disconoscimento da parte del padre ai sensi dell'articolo 235, comma 1 n. 3
e dell'articolo 244, comma 2, Cc, come additivamente emendato con sentenza 134/85 della Corte
costituzionale. Anche perchè una diversa esegesi del suddetto articolo 244 - che, come sostanzialmente
preteso dal ricorrente, differisse a tempo indeterminato l'azione di disconoscimento, facendone
decorrere il termine di proponibilità dai risultati di una indagine (stragiudiziale) cui non è dato a
priori sapere se e quando i genitori possano addivenire – sacrificherebbe in misura irragionevole i
valori di certezza e stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è
viceversa predisposta.
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