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Per l'azione di disconoscimento il termine di un anno decorre dalla nascita e non da quando il marito, già a conoscenza dell'adulterio della moglie, ha acquisito la prova ematologica della altrui paternità. - Cass. sez. I, 25 febbraio 2005, n. 4090

Venerdì, 25 Febbraio 2005
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione

- Disconoscimento -
Il dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione della domanda di disconoscimento della paternità va individuato nella nascita del figlio, atteso che - nell'ipotesi, pacificamente nella specie ricorrente, di conoscenza del tradimento della moglie acquisita anteriormente alla nascita del figlio - è appunto da tale ultima data, e non da quella di raggiunta "certezza" negativa sulla paternità biologica, che inizia a decorrere l'anno entro il quale va introdotto il giudizio di disconoscimento da parte del padre ai sensi dell'articolo 235, comma 1 n. 3 e dell'articolo 244, comma 2, Cc, come additivamente emendato con sentenza 134/85 della Corte costituzionale. Anche perchè una diversa esegesi del suddetto articolo 244 - che, come sostanzialmente preteso dal ricorrente, differisse a tempo indeterminato l'azione di disconoscimento, facendone decorrere il termine di proponibilità dai risultati di una indagine (stragiudiziale) cui non è dato a priori sapere se e quando i genitori possano addivenire – sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è viceversa predisposta.

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