Nell'azione di disconoscimento possono essere chieste le prove genetiche senza dover prima necessariamente dimostrare l'adulterio della moglie. - Corte cost. 6 luglio 2006, n. 266
- Disconoscimento -
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 235,
primo comma, numero 3, codice civile, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della
paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta «che il figlio presenta
caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla
previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.
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