Sono ammissibili le prove ematologiche anche senza previa prova sul celamento della gravidanza. - Cass. sez. I, 6 giugno 2008, n. 15088
- Disconoscimento
-
Nell'ipotesi di azione di disconoscimento della paternità promossa ai sensi dell'art. 235,
comma 1, n. 3 seconda ipotesi (celamento della gravidanza), è ammissibile la prova ematologica anche
senza previa prova dell'avvenuto celamento della gravidanza.
autore:
Mercoledì, 20 Marzo 2024
Nel tardivo riconoscimento della paternità è esclusa l'incapacità a testimoniare dalla madre. ... |
Venerdì, 15 Marzo 2024
La S.C. in tema di prova della filiazione - Cass. Civ., Sez. ... |
Venerdì, 23 Febbraio 2024
PMA. No all’indicazione del genitore intenzionale nell’atto di nascita - Cass. Civ., ... |
Mercoledì, 21 Febbraio 2024
Risarcimento del danno per violazione dell’art. 147 cod. civ. - Cass. Civ., ... |