L'obbligo di mantenimento decorre dalla nascita e non dalla domanda di accertamento della filiazione naturale. - Cass. sez. I, 17 giugno 2004, n. 11351
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Dichiarazione giudiziale di paternità naturale -
La sentenza di accertamento della filiazione
naturale, in quanto dichiarativa dello stato biologico di procreazione, produce gli stessi effetti del
riconoscimento e pertanto implica tutti i doveri propri della filiazione legittima, compreso quello di
mantenimento posto dagli articoli 147 e 148 del Cc: tale obbligazione, che sì collega allo status
genitoriale, decorre dalla nascita, e non dal giorno della domanda giudiziale, e tanto meno da quello
della pronuncia della relativa sentenza, con la conseguenza che dalla stessa data decorre l'obbligo di
rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio.
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