L'azione per la dichiarazione di paternità può essere promossa anche dopo dieci anni dal decreto di ammissibilità. - Cass. sez. I, 8 settembre 2004, n. 18053
- Dichiarazione giudiziale di paternità naturale -
L'articolo 2953 cod. civ.
regola gli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi, quando sia intervenuta una sentenza di
condanna passata in giudicato, con riferimento, cioè, ai provvedimenti giudiziari decisori e
definitivi, stabilendo che soggetta al termine di prescrizione decennale è l'azione diretta a ottenere
l'esecuzione di una pronuncia giudiziale che, dopo aver accertato l'esistenza di un diritto, ne abbia
ordinato la realizzazione. Laddove, peraltro, non si verifichi l'ipotesi normativamente prevista,
trova applicazione il regime prescrizionale proprio della situazione oggetto del giudicato. Deriva, da
quanto precede, pertanto, che se la situazione stessa non è soggetta a prescrizione, perché essa si
esaurisce nell'attribuzione alla parte istante di un potere di natura processuale ovvero involge
diritti indisponibili, quali quelli relativi allo status di figlio, non è configurabile una
prescrizione per l'azione derivante dal relativo giudicato. Dichiarata quindi, ai sensi dell'articolo
274 cod. civ., l'ammissibilità dell'azione diretta alla dichiarazione giudiziale di paternità (o
maternità) naturale è irrilevante che l'azione di merito sia proposta trascorsi dieci anni dal
passaggio in giudicato della pronuncia di ammissibilità.
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