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La Cassazione solleva (per la seconda volta) la questione di costituzionalità della fase di ammissibilità nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale promossa dal figlio maggiorenne. - Cass. sez. I, 26 novembre 2004, n. 22351

Venerdì, 26 Novembre 2004
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione

- Dichiarazione giudiziale di paternità naturale -
In riferimento agli, articoli 2, 3, 24, 30 e 111 della Costituzione, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 274 del codice civile. Posto, infatti, che la ratio del giudizio preliminare di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale è quella di evitare ,la proposizione di azioni temerarie o infondate con intenti meramente ricattatori o vessatori nei confronti del preteso genitore (al quale fine, appunto, era stato predisposto un vaglio preventivo della domanda con procedimento strutturato in modo da garantire la segretezza dell'indagine) è innegabile che a una siffatta ratio non è sostanzialmente più rispondente l'istituto di cui all'articolo 274 del codice civile, come attualmente disciplinato, stante la pubblicità dell'udienza, innanzi alla Corte di cassazione, la quale porta inevitabilmente a conoscenza della generalità dei cittadini proprio quegli elementi di fatto che l'articolo 274 del codice civile vorrebbe sottrarre alla, conoscenza pubblica. Inoltre la reiterabilità, senza alcun limite temporale, della domanda di ammissibilità sulla base di elementi ulteriori, rispetto a quelli in presenza dei quali l'ammissibilità sia stata in precedenza negata, finisce paradossalmente con l'aggravare, anziché tutelare la posizione del convenuto, lasciandolo esposto, a tempo indeterminato, a nuove chiamate in giudizio ex articolo 274 del codice civile, mentre in. caso di, rigetto della domanda direttamente nel giudizio di merito egli sarebbe definitivamente cautelato dal giudizio di accertamento negativo della sua pretesa paternità. (La prima sezione della Corte di Cassazione aveva già sollevato la questione di costituzionalità nel 2003 (Cass. sez. I, 4 luglio 2003, n. 10625 in Giustizia civile, 2004, 1, 99 e in Famiglia e diritto, 2003, 538) ma la Corte costituzionale l'aveva dichiarata inammissibile (Corte costituzionale, 11 giugno 2004, n. 169 in Famiglia e diritto, 2004, 5, 451) sul presupposto che la Corte remittente avrebbe omesso di individuare correttamente la norma denunciata e le ragioni che la ispirano e non avrebbe tenuto conto della modifica che la stessa norma aveva subito per effetto della pronuncia additiva di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 341/1990).

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