Il diritto al rimborso delle spese di mantenimento sopportate da un genitore prima della sentenza di accertamento della paternità naturale decorre dalla sentenza. - Cass. sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2328
- Dichiarazione giudiziale di paternità naturale -
Precisato che la regola posta dall'articolo 445 del Cc con riferimento alla decorrenza
dell'obbligazione alimentare non trova applicazione con riguardo all'obbligazione di mantenimento nei
confronti dei figli, poiché l'adempimento di tale obbligo prescinde da qualsivoglia domanda e che
nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori,
tenuto perciò solo a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro
genitore, per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità (o
maternità) naturale, in considerazione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione
giudiziale di paternità (o maternità) naturale, il diritto al rimborso delle spese sostenute,
spettante al genitore che ha allevato il figlio, non è utilmente esercitabile se non dal momento
dell'emissione della relativa sentenza. Deriva da quanto precede, pertanto, che detto giorno segna il
dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.
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