inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Il diritto al rimborso delle spese di mantenimento sopportate da un genitore prima della sentenza di accertamento della paternità naturale decorre dalla sentenza. - Cass. sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2328

Giovedì, 2 Febbraio 2006
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione

- Dichiarazione giudiziale di paternità naturale -
Precisato che la regola posta dall'articolo 445 del Cc con riferimento alla decorrenza dell'obbligazione alimentare non trova applicazione con riguardo all'obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli, poiché l'adempimento di tale obbligo prescinde da qualsivoglia domanda e che nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò solo a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore, per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) naturale, in considerazione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) naturale, il diritto al rimborso delle spese sostenute, spettante al genitore che ha allevato il figlio, non è utilmente esercitabile se non dal momento dell'emissione della relativa sentenza. Deriva da quanto precede, pertanto, che detto giorno segna il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.

autore: