La donazione può essere revocata per fatti di grave avversione o animosità. - Tribunale di Napoli, 14 giugno 2004
- Revocazione -
Per
configurarsi la fattispecie dell'ingiuria grave, che è presupposto della revocazione della donazione,
la condotta rilevante deve essere caratterizzata da una specifica manifestazione di avversione ed
animosità nei confronti del donante, non essendo sufficiente al contrario una condotta meramente
omissiva che per la sua neutralità non appare di norma idonea a dare conto dello specifico animus del
soggetto inerte (nel caso deciso, ai convenuti si è imputato unicamente di essersi disinteressati
delle sorti dell'attrice e di aver presentato domanda di interdizione del donante).
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