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La donazione indiretta di un immobile è valida anche senza l'atto pubblico e può essere revocata per ingiuria grave. - Cass. sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333

Martedì, 16 Marzo 2004
Giurisprudenza | Donazione | Legittimità

- Donazione indiretta -
La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito, che è quello di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, e può essere costituito anche da più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un preliminare di compravendita di un immobile in veste di promissario acquirente, paghi il relativo prezzo e sostituisca a sé, nella stipulazione del definitivo con il promittente venditore, il destinatario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso. Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ. che prescrive l'atto pubblico per la donazione. Non costituiscono ingiuria grave verso il donante, ai fini della revoca della donazione per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 cod. civ., né il rifiuto di acconsentire alla richiesta del donante di vendita dell'immobile oggetto di donazione (tale richiesta equivalendo ad una pretesa di restituzione del bene, legittimamente rifiutata a prescindere dai motivi della stessa) né quei comportamenti di reazione legittima (poiché attuata attraverso gli strumenti offerti dall'ordinamento) a tale richiesta e ad altri atti in vario modo finalizzati a sostenerla.

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