La donazione di denaro finalizzata all'acquisto di un immobile costituisce donazione indiretta dell'immobile. - Tribunale di Bologna, 7 marzo 2005, n. 620
- Donazione indiretta -
Nell'ipotesi di donazione di una somma di denaro cui faccia
seguito l'acquisto di un immobile da parte del beneficiario, occorre distinguere l'ipotesi in cui tale
somma venga utilizzata da quest'ultimo in virtù di una propria autonoma determinazione da quella in
cui il donante fornisca il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile e questo sia l'unico
specifico fine, se pur mediato, della donazione perché ove il denaro venga dato a quel precipuo scopo
il collegamento tra l'elargizione della somma da parte del disponente e l'acquisto del bene da parte
del beneficiario porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dello stesso
immobile e non di una donazione del denaro impiegato per il suo acquisto. Né la donazione indiretta di
un immobile deve articolarsi in attività tipiche da parte del donante (pagamento diretto del prezzo
all'alienante, presenza alla stipula, sottoscrizione di un contratto preliminare in nome proprio)
essendo necessario, ma anche sufficiente, che sia provato il collegamento tra l'elargizione del denaro
e l'acquisto e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto stesso.
autore:
Venerdì, 22 Marzo 2024
Le liberalità di valore superiore alle franchigie e se vi è dichiarazione ... |
Martedì, 13 Febbraio 2024
Per la revoca della donazione non basta la violazione dell’obbligo di prestare ... |
Martedì, 6 Febbraio 2024
La donazione in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione contenuta nella donazione ... |
Venerdì, 15 Dicembre 2023
La S.C. torna sul tema dei patti successori - Cass. Civ., Sez. ... |