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Il minore imputato di tentato furto in abitazione può essere sottoposto a custodia cautelare. - Cass. penale sez. IV, 10 settembre 2007, n. 34216

Lunedì, 10 Settembre 2007
Giurisprudenza | Diritto penale minorile | Legittimità

- Misure cautelari -
In tema di custodia cautelare nei confronti di imputati minorenni, l'art. 23 del DPR n. 448 del 1988 non prevede tra i casi in cui può essere applicata la custodia cautelare l'ipotesi di cui all'art. 380 c.p.p., comma 2, lett. e-bis (delitti di furto in abitazione e con strappo "ex" art. 624 bis c.p.); tuttavia, l'art. 23 succitato richiama l'art. 380 c.p.p., comma 2, lett. e), che prevede l'ipotesi del reato di furto aggravato "ex" art. 625 c.p., comma 1, n. 2, prima parte, e che corrisponde esattamente all'ipotesi di cui all'art. 6244 bis c.p., comma 3 (furto in abitazione o con strappo aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art. 625 c.p., comma 1). Ne consegue che nell'ipotesi di tentato furto aggravato in abitazione è applicabile nei confronti di indagati minorenni l'arresto in flagranza e la custodia cautelare (Sez. V, ord. n. 5771 del 16012004, ud. del 16012004), e anche Sez. IV, sent. n. 6520 del 11022003 (cc. del 0412002), Cass. Sez IV 18/1/2003 n. 1581).

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