La messa alla prova può essere disposta anche nei confronti dell'imputato diventato maggiorenne. - Cass. penale, sez. V, 4 luglio 2003, n. 28762
- Messa
alla prova -
Nel processo minorile, ai sensi dell'articolo 28 del Dpr 22 settembre 1988 n.
448, quando ricorrano le condizioni ivi previste, il giudice può sospendere il processo e mettere alla
prova, con le modalità e nelle forme prescritte, non solo chi sia tuttora minorenne, ma anche chi alla
data del provvedimento abbia raggiunto la maggiore età e può poi dichiarare estinto il reato, quando
ritenga che la prova abbia avuto esito positivo. Nel processo minorile, ai sensi dell'articolo 28 del
Dpr 22 settembre 1988 n. 448, il giudice può disporre la messa in prova solo quando la valutazione del
fatto e della personalità del suo autore inducano a ritenere concreta la prospettiva di una
rieducazione dell'imputato. A tal fine, il giudice deve rivolgere la sua indagine alla ricerca di
elementi che gli consentano di valutare se sia adeguato il ricorso a detto istituto nell'ottica della
rieducazione e del positivo reinserimento nella società del minore; elementi da individuarsi: nel tipo
di reato commesso, nelle modalità di attuazione di esso, nei motivi a delinquere, nei precedenti
penali del reo, nella sua personalità, nel suo carattere e in quanto altro di utile per il
raggiungimento di tale giudizio. E per acquisire le conoscenze necessarie alla decisione, il giudice
può anche avvalersi dell'ampio ed elastico ventaglio di strumenti d'indagine offertogli dall'articolo
9 del Dpr 448/1988, eventualmente anche richiedendo ai servizi minorili di elaborare un progetto di
rieducazione (articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272).
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