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Il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova è consentito solo nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore. - Cass. penale, sez. II, 10 aprile 2008, n. 15090

Giovedì, 10 Aprile 2008
Giurisprudenza | Diritto penale minorile | Legittimità

- Messa alla prova -
In tema di processo penale minorile il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova (articolo 28 del DPR 22 settembre 1988, n. 448) è caratterizzato dalla funzione di recupero sociale e di rieducazione. In questa prospettiva, il beneficio è rimesso al potere discrezionale del giudice ed è consentito solo nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore e sulla evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente adeguati, apparendo la condotta deviante come manifestazione di un disagio solo temporaneo del minorenne, superabile attraverso l'impegno di un progetto di vita socialmente integrato. La relativa valutazione va fondata sul tipo di reato commesso, le sue modalità di attuazione, i motivi a delinquere, i precedenti penali del reo, la sua personalità, il suo carattere e ogni altro elemento utile per la formulazione dell'indicato giudizio.

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