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L'aggravante della violenza sessuale si applica anche all'omicidio commesso in occasione della violenza sessuale di gruppo. - Cass. penale, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 6775

- Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) -
La ratio dell'aggravante prevista dall'articolo 576, comma 1, n. 5, del codice penale è da ravvisare nell'intento di apprestare la rigorosa tutela degli interessi protetti, mediante un più severo trattamento sanzionatorio dei fatti in essa previsti, nel senso di punire con la pena dell'ergastolo l'omicidio allorché questo, denotando una più marcata attitudine criminosa dell'agente, sia contestuale alle aggressioni alla libertà sessuale della vittima. Detta aggravante si applica anche in riferimento al delitto previsto dall'articolo 609-octies del codice penale (violenza sessuale di gruppo), che, al di là dell'elemento specializzante e aggiuntivo della "partecipazione da parte di più persone riunite ad atti di violenza sessuale", risulta sovrapponibile, nel nucleo essenziale e negli elementi strutturali di base della norma incriminatrice, alle abrogate fattispecie degli articoli 110, 519, 520 e 521 del codice penale, unificate nel nuovo articolo 609-bis, rispetto alle quali si è verificato un ordinario fenomeno di successione di leggi penali incriminatrici nel tempo, disciplinato dal comma 3 dell'articolo 2 del codice penale.

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