L'attitudine e la credibilità del minore a testimoniare sono giudizi preliminari rispetto alla valutazione dell'attendibilità della prova. - Cass. penale, sez. III, 7 febbraio 2007, n. 5002
- Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) -
La valutazione
del contenuto delle dichiarazioni del minore- parte offesa in materia di reati sessuali in
considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame
sia dell'attitudine psicofisica del teste a esporre le vicende in modo utile ed esatto sia della sua
posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo, in
proposito, è l'uso dell'indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del
bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo e affettivo, e la sua credibilità. Il primo
consiste nell'accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con le
altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età,
alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura
dei rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall'attendibilità della prova, che rientra
nei compiti esclusivi del giudice – è diretto a esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto
e ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna.
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