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Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare non è correlato al semplice inadempimento dell'obbligazione di mantenimento coniugale stabilita dal giudice della separazione. - Cass. pen. sez. VI, Sezione VI, 4 aprile 2007 n. 14103

- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
In regime di separazione personale tra coniugi, stante la diversa natura dell'assegno di mantenimento, volto a conservare la situazione patrimoniale quale era in seno al matrimonio, non vi è interdipendenza tra il reato di cui all'articolo 570, comma 2, n. 2, del Cp e l'assegno liquidato dal giudice civile sia che tale assegno venga corrisposto sia che non venga corrisposto agli aventi diritto. Il provvedimento del giudice civile, infatti, non fa stato nel processo penale né in ordine alle condizioni economiche dell'obbligato né per quanto riguarda lo stato di bisogno degli aventi diritto, circostanze che devono essere entrambe accertate in concreto. Di conseguenza, la mancata corresponsione, specie ove parziale, dell'assegno di mantenimento non rende, per ciò solo, responsabile l'obbligato del reato di cui all'articolo 570, comma 2, n. 2, del Cp, mentre anche il completo adempimento dell'obbligo civile potrebbe lasciare spazio alla configurabilità del reato suddetto, dovendosi distinguere dalle nozioni civilistiche di "mantenimento" e di "alimenti" quella dei mezzi di sussistenza, che si identifica in ciò che è strettamente indispensabile, a prescindere dalle condizioni sociali o di vita pregressa degli aventi diritto, come il vitto, l'abitazione, i canoni per utenze indispensabili, i medicinali, le spese per l'istruzione e il vestiario.

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