La violazione degli obblighi di assistenza sussiste anche quando al mantenimento dei figli adempia l'altro genitore. - Cass. penale, sez. VI, 13 giugno 2007, n. 23086
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
In tema di
violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di
contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando questi siano assistiti
economicamente da altri (Cass., VI, n. 715 del 1.12.2003). Inoltre quando la condotta violatrice
dell'art. 570 cod. pen. si esplichi nell'omissione da parte del genitore non affidatario dei mezzi di
sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro, il reato sussiste anche se l'altro genitore provvede
in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole (Cass., VI, n. 17692 del 9.1.2004).
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