Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ha natura permanente se non è contestata una data specifica di commissione del reato. - Cass. penale, sez. VI, 11 febbraio 2009, n. 7321
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art.
570 c.p.) -
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando la condotta è
contestata con l'individuazione della sola data d'inizio, deve ritenersi che il reato è permanente e
il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di condanna di primo grado e non dalla
data di emissione del decreto di citazione a giudizio, ovvero da quella del formale esercizio dell
'azione penale.
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