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Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è correlato alla prova della privazione dei mezzi di sussistenza. - Cass. penale, sez. VI, 28 ottobre 2009, n. 42631

- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
Ai fini della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, comma 2, c.p., nel caso di mancata corresponsione, da parte del coniuge obbligato, dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, il giudice penale deve accertare se, a causa di tale comportamento, il coniuge beneficiario sia stato in concreto privato dei mezzi di sussistenza. Detto accertamento è diverso ed indipendente rispetto a quello compiuto dal giudice civile per la determinazione dell'assegno, in quanto l'illecito penale è correlato esclusivamente alla sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere ed al mancato apprezzamento di tali mezzi da parte di colui che vi è obbligato per legge.

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