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La sottrazione e la ritenzione di un minore costituiscono entrambi reato di sottrazione di minore. - Cassazione penale, sez. VI, 4 aprile 2007, n. 14102

- Sottrazione di minori (art. 574 c.p.) -
Il delitto di sottrazione di persona incapace di cui all'articolo 574 Cp è configurabile anche da parte di un genitore nei confronti dell'altro, dal momento che entrambi i genitori sono contitolari dei poteri - doveri disciplinati dall'articolo 316 Cc .La norma incriminatrice in questione punisce, con la stessa pena edittale, tanto la "sottrazione" del minore degli anni quattordici alla potestà dei genitori quanto una "specie" della sottrazione stessa e cioè la "ritenzione" del minore contro la volontà dei genitori, che si realizza con il ritenere indebitamente il minore che si trova nella disponibilità dell'agente per una causa lecita.

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